Cartella esattoriale, nullità ex art. 160 c.p.c. della notifica

Con una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania – n. 439/2021 – è stato pronunciato un importante principio: l’agente postale deve identificare il consegnatario dell’atto esattoriale, diversamente la cartellaè nulla.

L’enunciazione dei soggetti abilitati a ricevere gli atti in luogo del destinatario (tra i quali non è ricompreso l’incaricato) è tassativa, in quanto funzionale alla loro identificazione.

Ciò perché il destinatario ha diritto a conoscere chi ha ricevuto concretamente l’atto, così da poter dimostrare appunto di non averlo ricevuto assolutamente.

La massima appena riportata è di chiaro segno di costituzionalmente orientato: in primo luogo, perché si fà al principio del diritto di difesa ex art. 24 Cost.; in secondo luogo, perché il diritto alla chiarezza e pienezza dell’informazione del procedimento notificatorio è pur sempre di radice amministrativa e quindi legato alla L. 241/1990 e L. n. 212/2000.

Il caso nasce da ricorso di un contribuente avverso un atto fiscale ritenuto non legittimamente notificato tramite spedizione di raccomandata A/R in quanto consegnato ad un soggetto qualificatosi come incaricato, ma non identificato dall’agente postale. Per di più non essendoci sulla ricevuta di consegna una firma leggibile. Da qui il motivo principale di opposizione del cittadino che in primo grado si era, invece, trovato dinanzi ad una sconfitta giudiziale. Il collegio di secondo grado, tuttavia, parte da un assunto contrario rispetto alle ragioni del contribuente. La ragione dell’accoglimento del ricorso in appello sta, in via principale, nel fatto che nel caso in esame si applicasse, più in particolare, la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, nonché artt. 20 e 26 del D.M. 1 ottobre 2008. In base al mix dei decreti ministeriali citati è necessario ed essenziale che tutti gli inviti di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta. Su questo presupposto è stata affermata l’insuperabilità del principio di identificazione in sede di procedimento di notifica tributaria prevista dalle disposizioni di attuazionecitate. Di conseguenza, specifica la commissione Campania secondo grado, la notifica dell’avviso di accertamento fattaa mani di un soggetto dichiaratosi incaricato, non rientrante tra coloro che sono legittimati a riceverlo, non può essere ritenuta valida perché, anche in considerazione dell’intelligibilità della firma, è caratterizzata da un elemento di incertezza assoluta sulla sua identità, che non consente al destinatario di poterlo individuare.

Detto ultimo passaggio determina, per deduzione logica giuridica, la nullità della notifica ai sensi dell’articolo 160 c.p.c.

 

 

Fonte: https://www.italiaoggi.iy/documenti-italiaoggi

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