Una crisi d’impresa raramente arriva all’improvviso: la anticipano segnali che si possono misurare. Tenere d’occhio gli indicatori giusti permette di coglierla in tempo, quando è ancora reversibile, e di intervenire prima che sia troppo tardi. Per gli amministratori, oltre che buona gestione, è una precisa responsabilità di legge.
Per individuare tempestivamente gli squilibri si analizzano indicatori economici, patrimoniali e finanziari: DSCR, patrimonio netto, liquidità e sostenibilità degli oneri finanziari.
Un riferimento diffuso è la griglia di indici del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC): nata per il sistema di allerta poi superato dalla riforma del 2022, oggi non è un obbligo di legge ma resta un utile strumento di analisi. Gli assetti aziendali devono comunque valutare la sostenibilità dei debiti e la continuità dell’attività per almeno dodici mesi.
Il Codice della crisi impone all’imprenditore individuale di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente la crisi. Le imprese in forma societaria o collettiva devono invece dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, anche per rilevare la crisi e la perdita della continuità aziendale. Non è solo buona gestione: è un obbligo di legge.
Alcuni creditori pubblici qualificati – Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate-Riscossione – sono tenuti a segnalare all’imprenditore le esposizioni scadute oltre determinate soglie. Sono avvisi da non ignorare: indicano che è il momento di intervenire.
Se gli indicatori segnalano difficoltà, agire subito amplia le possibilità di risanamento. Uno strumento pensato proprio per intervenire presto è la composizione negoziata della crisi. Scopri tutte le soluzioni per la crisi d’impresa e il quadro del Codice della crisi.
Sono segnali che possono anticipare una crisi, come squilibri patrimoniali o economico-finanziari, difficoltà nei flussi di cassa prospettici e ritardi rilevanti nei pagamenti. Il Codice richiede misure e assetti adeguati per rilevare tempestivamente la crisi e intervenire senza indugio.
Il DSCR misura la capacità dell’impresa di sostenere il servizio del debito con i flussi di cassa disponibili. Si calcola rapportando tali flussi ai pagamenti dovuti per capitale e interessi in un periodo prospettico definito: un valore inferiore a 1 segnala una copertura insufficiente.
L’art. 3 del Codice della crisi richiede all’imprenditore individuale misure idonee e all’imprenditore collettivo assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, in linea con l’art. 2086 del Codice civile, per rilevare tempestivamente la crisi e attivarsi.
Scattano al superamento delle soglie e dei termini previsti dal Codice. I creditori pubblici qualificati avvisano l’imprenditore e, se presente, l’organo di controllo; l’organo di controllo e il revisore legale segnalano agli amministratori i presupposti di crisi o insolvenza.
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