Il concordato preventivo è rivolto alle imprese maggiori, assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Il concordato minore è invece uno strumento del sovraindebitamento, riservato ai debitori “minori”: piccoli imprenditori, professionisti, imprenditori agricoli e altri soggetti non fallibili (esclusi i consumatori).
A chi si rivolge
Imprese maggiori / fallibili
Debitori non fallibili (piccoli imprenditori, professionisti, ecc.)
Riferimento
Procedura concorsuale (crisi d’impresa)
Procedura da sovraindebitamento
Gestione
Tribunale + commissario giudiziale
Tribunale con il supporto dell’OCC
Voto dei creditori
Previsto, con classi
Previsto, con modalità semplificate
Finalità
Continuità o liquidazione
Continuità dell’attività o soddisfazione dei creditori
Entrambe le procedure possono puntare alla continuità dell’attività o assumere una forma liquidatoria. Cambiano però requisiti, soglie e modalità di voto, in funzione della natura del debitore.
Il criterio principale è soggettivo: se sei un’impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale, la strada è il concordato preventivo; se rientri tra i debitori minori, quella corretta è il concordato minore. Ti aiutiamo a inquadrare la tua posizione con certezza.
Leggi le pagine dedicate al concordato preventivo e al concordato minore. Per un quadro d’insieme, consulta le sezioni sulla crisi d’impresa e sul sovraindebitamento.
È una procedura di sovraindebitamento riservata ai debitori diversi dal consumatore, come professionisti, imprenditori minori e imprenditori agricoli. Prevede una proposta ai creditori, il loro voto e l’omologazione del Tribunale.
Consente di ristrutturare i debiti e di richiedere misure protettive contro le azioni esecutive dei creditori. Nel concordato in continuità permette inoltre di proseguire l’attività, favorendo la salvaguardia del valore aziendale.
È una procedura con cui un’impresa in crisi o insolvente propone ai creditori un piano per regolare i debiti, sotto il controllo del Tribunale. Può prevedere la prosecuzione dell’attività o la liquidazione del patrimonio, come alternativa alla liquidazione giudiziale.
No. Il concordato minore è una procedura di sovraindebitamento per i debitori diversi dal consumatore; il concordato semplificato è una procedura liquidatoria accessibile, a specifiche condizioni, dopo l’esito negativo della composizione negoziata.
Non sei sicuro in quale categoria rientri? Lo verifichiamo insieme e ti indichiamo la procedura corretta.
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