Ristrutturazione dei debiti del consumatore: come funziona

Cos'è la ristrutturazione dei debiti del consumatore

È la procedura di sovraindebitamento pensata per il consumatore (ex “piano del consumatore”), disciplinata dagli artt. 67 e seguenti del Codice della crisi. Permette di proporre un piano di rientro sostenibile: si pagano i debiti in base a quanto si può realmente permettere, e il piano approvato dal Tribunale sostituisce le obbligazioni precedenti.

Chi è il consumatore ai fini della procedura

È la persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta: debiti familiari e personali, come mutui, prestiti al consumo o carte revolving.

I requisiti e la meritevolezza

L’accesso richiede la meritevolezza del debitore: non deve aver causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, né aver assunto obbligazioni senza una ragionevole prospettiva di poterle rispettare.

Come si costruisce il piano

Il piano viene predisposto con il supporto dell’Organismo di Composizione della Crisi, che ne attesta la fattibilità. Definisce tempi e importi di rimborso sostenibili, salvaguardando le esigenze essenziali del debitore e della famiglia.

L'omologazione senza voto dei creditori

È la peculiarità di questa procedura: il piano non viene votato dai creditori, ma è il Tribunale a valutarne meritevolezza e fattibilità e a omologarlo. Una differenza importante rispetto al concordato, dove invece i creditori votano.

Differenza con il concordato minore

La ristrutturazione del consumatore riguarda solo i consumatori; il concordato minore è invece riservato a professionisti e piccoli imprenditori. Cambia anche il meccanismo: nel concordato minore i creditori votano.

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Domande frequenti

Cosa si intende per ristrutturazione del debito?

È la possibilità di proporre un piano sostenibile per riorganizzare, dilazionare e, nei casi previsti, ridurre i debiti, tenendo conto delle reali possibilità economiche del consumatore.

Occorre essere un consumatore in stato di sovraindebitamento e non averlo determinato con colpa grave, malafede o frode. La legge prevede inoltre limitazioni per chi ha già ottenuto l’esdebitazione.

Il consumatore presenta, con l’ausilio dell’OCC, un piano sostenibile per regolare i propri debiti. I creditori possono formulare osservazioni, ma non votano: è il Tribunale a decidere sull’omologazione.

Non è prevista una durata fissa: i tempi sono stabiliti dal piano in base al reddito, al patrimonio e alle possibilità economiche del debitore. Il piano diventa efficace dopo l’omologazione del Tribunale.

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