È la procedura di sovraindebitamento pensata per il consumatore (ex “piano del consumatore”), disciplinata dagli artt. 67 e seguenti del Codice della crisi. Permette di proporre un piano di rientro sostenibile: si pagano i debiti in base a quanto si può realmente permettere, e il piano approvato dal Tribunale sostituisce le obbligazioni precedenti.
È la persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta: debiti familiari e personali, come mutui, prestiti al consumo o carte revolving.
L’accesso richiede la meritevolezza del debitore: non deve aver causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, né aver assunto obbligazioni senza una ragionevole prospettiva di poterle rispettare.
Il piano viene predisposto con il supporto dell’Organismo di Composizione della Crisi, che ne attesta la fattibilità. Definisce tempi e importi di rimborso sostenibili, salvaguardando le esigenze essenziali del debitore e della famiglia.
È la peculiarità di questa procedura: il piano non viene votato dai creditori, ma è il Tribunale a valutarne meritevolezza e fattibilità e a omologarlo. Una differenza importante rispetto al concordato, dove invece i creditori votano.
La ristrutturazione del consumatore riguarda solo i consumatori; il concordato minore è invece riservato a professionisti e piccoli imprenditori. Cambia anche il meccanismo: nel concordato minore i creditori votano.
Costruiamo con te un piano sostenibile, coordiniamo il lavoro dell’OCC e ti accompagniamo fino all’omologazione, con la massima riservatezza.
È la possibilità di proporre un piano sostenibile per riorganizzare, dilazionare e, nei casi previsti, ridurre i debiti, tenendo conto delle reali possibilità economiche del consumatore.
Occorre essere un consumatore in stato di sovraindebitamento e non averlo determinato con colpa grave, malafede o frode. La legge prevede inoltre limitazioni per chi ha già ottenuto l’esdebitazione.
Il consumatore presenta, con l’ausilio dell’OCC, un piano sostenibile per regolare i propri debiti. I creditori possono formulare osservazioni, ma non votano: è il Tribunale a decidere sull’omologazione.
Non è prevista una durata fissa: i tempi sono stabiliti dal piano in base al reddito, al patrimonio e alle possibilità economiche del debitore. Il piano diventa efficace dopo l’omologazione del Tribunale.
Vuoi sapere se puoi accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore? Verifichiamolo insieme.
I contenuti di questa pagina hanno finalità informative, non garantiscono alcun esito e non sostituiscono una consulenza legale o contabile personalizzata: ogni situazione richiede una valutazione individuale. Normativa aggiornata alla data di ultima revisione.