Sovraindebitamento dell'imprenditore agricolo

Perché l'agricoltore non è soggetto a liquidazione giudiziale

L’imprenditore agricolo gode di un regime speciale: non è assoggettato alla liquidazione giudiziale (l’ex fallimento). Per gestire una situazione di debito eccessivo può quindi accedere solo alle procedure di sovraindebitamento.

Le procedure disponibili

Gli strumenti a disposizione sono il concordato minore (per proseguire l’attività o liquidare in modo concordato), la liquidazione controllata e, nei casi previsti, l’esdebitazione.

Le specificità del settore agricolo

L’attività agricola ha caratteristiche proprie che incidono sul percorso: i beni strumentali (terreni, mezzi, scorte) e l’andamento stagionale e annuale dei redditi, spesso soggetti a fattori esterni come clima e mercato. Ne teniamo conto nella costruzione della soluzione.

Come accedere e ruolo dell'OCC

Come per le altre procedure di sovraindebitamento, il punto di partenza è l’Organismo di Composizione della Crisi, che affianca l’imprenditore e accompagna la pratica davanti al Tribunale.

Come ti assistiamo

Analizziamo la tua posizione, scegliamo con te lo strumento più adatto alla realtà agricola e ti seguiamo fino alla soluzione, con la massima riservatezza. Vedi anche le differenze con il sovraindebitamento o fallimento.

Domande frequenti

A quali procedure di sovraindebitamento può accedere l'imprenditore agricolo?

L’imprenditore agricolo non è soggetto alla liquidazione giudiziale e può accedere alle procedure di sovraindebitamento, in particolare al concordato minore e alla liquidazione controllata. In quanto imprenditore, può inoltre ricorrere alla composizione negoziata e, ricorrendone i presupposti, agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Alcune obbligazioni restano escluse dall’esdebitazione, come gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento del danno da illecito extracontrattuale e determinate sanzioni. Vanno inoltre tenuti distinti i debiti personali da quelli legati all’attività d’impresa.

Sì. L’imprenditore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, come quello agricolo, può proporre ai creditori un concordato minore per ristrutturare i debiti, con l’ausilio dell’OCC e l’omologazione del Tribunale.

Possono accedervi i debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali ordinarie: consumatori, professionisti, imprese minori, imprenditori agricoli, start-up innovative ed enti non commerciali. Oggi la disciplina è contenuta nel Codice della crisi.

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I contenuti di questa pagina hanno finalità informative, non garantiscono alcun esito e non sostituiscono una consulenza legale o contabile personalizzata: ogni situazione richiede una valutazione individuale. Normativa aggiornata alla data di ultima revisione.