Con “centrale rischi” si indicano in realtà due cose diverse:
Nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia sono registrati i finanziamenti e le garanzie concessi, con informazioni sull’esposizione e sulla regolarità dei pagamenti. La segnalazione avviene di norma da 30.000 euro verso il singolo intermediario e da 250 euro in caso di sofferenza.
Nei SIC privati possono essere registrate anche le richieste di credito, i rapporti in corso o estinti e le informazioni positive o negative; non è prevista una soglia generale analoga a quella della Centrale dei Rischi.
Possono consultare questi dati banche e intermediari finanziari, per valutare l’affidabilità di chi chiede un finanziamento. E puoi accedervi tu stesso: hai diritto di conoscere i dati che ti riguardano.
Per la Centrale dei Rischi puoi presentare richiesta di accesso alla Banca d’Italia; per i SIC devi rivolgerti al gestore (ad esempio CRIF). È un passaggio utile per verificare se e come risulti segnalato.
Se risulti segnalato, il primo passo è verificare la legittimità e la correttezza della segnalazione: tempi, importi e presupposti. Se la segnalazione è errata o non più attuale, hai diritti che puoi far valere. Ti aiutiamo a capire la tua posizione e come muoverti: contattaci per una valutazione.
Gli intermediari possono consultare le informazioni riferite agli ultimi 36 mesi disponibili. Quando un debito viene estinto o scende sotto la soglia di rilevazione, la segnalazione corrente cessa, ma lo storico precedente resta visibile entro quel limite temporale.
Puoi richiedere gratuitamente i tuoi dati alla Banca d’Italia attraverso il Portale Servizi online o una Filiale. Il prospetto indica gli intermediari segnalanti e le informazioni comunicate alla Centrale dei Rischi.
Una classificazione a sofferenza o altre informazioni negative possono rendere più difficile ottenere nuovi finanziamenti. Non comportano però un divieto automatico: ogni intermediario valuta il merito creditizio complessivo del cliente.
L’intermediario smette di segnalare il debito dal mese in cui viene estinto, ma lo storico resta consultabile per gli ultimi 36 mesi disponibili. Se il dato è errato, la rettifica va chiesta all’intermediario che lo ha trasmesso.
Sei segnalato e non sai se la segnalazione è corretta? Verifichiamo insieme la tua posizione e i tuoi diritti.
I contenuti di questa pagina hanno finalità informative, non garantiscono alcun esito e non sostituiscono una consulenza legale o contabile personalizzata: ogni situazione richiede una valutazione individuale. Normativa aggiornata alla data di ultima revisione.