Tra le soluzioni per la crisi d’impresa, il piano attestato è lo strumento più snello e riservato. È uno strumento stragiudiziale previsto dal Codice della crisi (art. 56): un piano con cui l’impresa riequilibra la propria situazione finanziaria e ristruttura l’esposizione debitoria, senza bisogno dell’omologazione del Tribunale.
È indicato quando lo squilibrio è reversibile e l’impresa ha bisogno di agire in fretta e con discrezione. Non essendoci un procedimento pubblico, tutela la riservatezza e i tempi sono più rapidi rispetto alle procedure concorsuali.
Il piano contiene i dati economico-finanziari dell’impresa, gli obiettivi di risanamento e le azioni concrete per raggiungerli: rinegoziazione dei debiti, interventi sulla gestione ed eventuale nuova finanza. Deve essere realistico e sostenibile nel tempo.
Un professionista indipendente, l’attestatore, verifica e certifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. La sua relazione dà solidità e credibilità al percorso agli occhi dei creditori.
Uno dei vantaggi principali è la protezione degli atti esecutivi del piano: pagamenti, garanzie e operazioni compiuti in sua attuazione sono esenti da azione revocatoria, se il piano viene poi rispettato. Questo mette al riparo l’impresa e i suoi partner da future contestazioni.
Il piano attestato è unilaterale e stragiudiziale; gli accordi di ristrutturazione dei debiti richiedono invece l’adesione di una quota di creditori e l’omologazione del Tribunale. In casi più complessi si valutano anche la composizione negoziata o il concordato preventivo.
Costruiamo con te il piano, coordiniamo il lavoro dell’attestatore e ti affianchiamo nell’attività di advisory finanziario, con un team multidisciplinare e la massima riservatezza.
Il piano attestato di risanamento è uno strumento stragiudiziale e non richiede l’omologazione del Tribunale. Gli accordi di ristrutturazione, invece, devono essere conclusi con creditori che rappresentano una quota minima dei crediti e sottoposti all’omologazione del Tribunale.
Il piano è predisposto dall’imprenditore, di norma con il supporto dei suoi advisor. Un professionista indipendente, chiamato attestatore, attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.
Sono strumenti stragiudiziali con cui un’impresa in crisi o in stato di insolvenza punta a ristrutturare i debiti e a riequilibrare la propria situazione economico-finanziaria attraverso un piano sostenibile.
È la denominazione ancora utilizzata per indicare il piano previsto in passato dall’art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare. Oggi il piano attestato di risanamento è disciplinato dall’art. 56 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
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